Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico).

      1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.
      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
      3. Sono associazioni riconosciute: l'Automotoclub storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'Automobile club d'Italia (ACI). Le medesime funzioni attribuite alle associazioni riconosciute possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che risultano iscritte all'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).
      4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare di essere composte da un numero minimo di venti club o scuderie associate, presenti ed operative da almeno tre anni in non meno di sei regioni, di avere un numero minimo di soci iscritti non inferiore a trenta per ogni club, di essere riconosciute dalla Fédération Internationale Véhicles Anciens (FIVA).
      5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche

 

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dei veicoli posseduti dai propri associati.
      6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
      7. Le associazioni rilasciano, su richiesta dei proprietari, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.