1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute: l'Automotoclub storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'Automobile club d'Italia (ACI). Le medesime funzioni attribuite alle associazioni riconosciute possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che risultano iscritte all'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).
4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare di essere composte da un numero minimo di venti club o scuderie associate, presenti ed operative da almeno tre anni in non meno di sei regioni, di avere un numero minimo di soci iscritti non inferiore a trenta per ogni club, di essere riconosciute dalla Fédération Internationale Véhicles Anciens (FIVA).
5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche